Le indagini coatte contro ignoti da identificare non sono affar dell’indagato

Le indagini coatte contro ignoti da identificare non sono affar dell’indagato
21 Novembre 2016: Le indagini coatte contro ignoti da identificare non sono affar dell’indagato 21 Novembre 2016

La fase delle indagini preliminari, si sa, è una fase processuale particolarmente delicata, in quanto finalizzata alla raccolta delle prove necessarie a formulare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione, i cui attori naturali sono il Pubblico Ministero, i funzionari di polizia delegati ed il Giudice per le Indagini Preliminari. Viceversa, la figura dell’indagato è relegata quasi sullo sfondo, in attesa di conoscere l’esito di questa prima fase, salve le guarentigie che il codice di procedura penale gli riconosce e la possibilità per il suo difensore di svolgere attività difensive. Fedele a questa impostazione, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46380/2016 ha enucleato il seguente principio di diritto:“E’ inammissibile - per carenza di legittimazione - il ricorso proposto dall'indagato contro l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini al Pubblico Ministero di identificare i soggetti da indagare e, contestualmente, indichi il mezzo di prova da espletare in quanto l'unico soggetto legittimato ad impugnare il suddetto provvedimento è il Pubblico Ministero”.Quest’ultimo, invece, non ha ritenuto di impugnare la decisione del G.I.P., ma anzi, ha compiuto gli atti da questi richiesti ai fini dell’identificazione degli indagati. Così facendo i suddetti atti sono riconducibili solo ed esclusivamente all'organo dell'accusa, sicché ad avviso dell’organo di legittimità perde ogni rilevanza l'eventuale abnormità dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che il Pubblico Ministero non aveva ritenuto di impugnare. Non solo. L'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’indagato avverso la suddetta ordinanza si risolverebbe in un annullamento delle indagini effettuate dal Pubblico Ministero, indagini del tutto legittime ed insindacabili, essendo questi il titolare esclusivo dell'azione penale. In altre parole, le indagini coatte contro ignoti da identificare… non sono affar dell’indagato.

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